PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) promuovere un'appropriata assistenza alla nascita, tutelando i diritti e la libera scelta della gestante;

          b) perseguire la tutela della salute materna, il benessere del nascituro e quello delle famiglie nell'esperienza della genitorialità;

          c) rafforzare gli strumenti per la salvaguardia della salute materna e della salute del neonato, individuando i livelli dell'assistenza ospedaliera che ad essi devono essere garantiti;

          d) favorire il parto fisiologico e promuovere le modalità per l'appropriatezza degli interventi al fine di ridurre la percentuale dei tagli cesarei.

Art. 2.
(Relazione al Parlamento).

      1. Il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto dei dati rilevati dalle regioni.

Art. 3.
(Compiti delle Regioni).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso il piano sanitario regionale e sulla base dei criteri

 

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definiti dai progetti obiettivo in materia materna e infantile (POMI), individuati dal piano sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, definiscono modelli organizzativi assistenziali per il percorso nascita e per il rafforzamento della tutela della salute e del benessere della madre e del neonato, nel rispetto delle finalità e dei requisiti individuati dalla presente legge, anche attraverso il potenziamento dei consultori di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni.

Capo II
DIRITTI DELLA PARTORIENTE E PROMOZIONE DEL PARTO FISIOLOGICO

Art. 4.
(Finalità).

      1. Il presente capo ha le seguenti finalità:

          a) soddisfare i bisogni di benessere psicofisico materno-infantile durante la gravidanza, il parto, il puerperio, l'allattamento e il periodo neonatale;

          b) favorire la libertà di scelta informata dei luoghi nei quali il parto può avvenire, in condizioni di adeguata salvaguardia del benessere fisico e psichico;

          c) promuovere la più ampia conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche sanitarie in uso, comprese le tecniche del controllo del dolore del parto, la verifica dei livelli di assistenza assicurati, la continuità e l'integrazione territorio-ospedale e l'armonizzazione delle modalità di assistenza di tutto il percorso nascita, tenuto conto delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in materia di tecnologie e metodologie appropriate alla nascita;

          d) favorire l'informazione e la conoscenza delle strutture territoriali e ospedaliere

 

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presenti a cui potersi rivolgere prima, durante e dopo il parto, e consentire così una consapevole conoscenza e scelta del luogo e delle modalità del parto;

          e) ridurre i fattori di rischio ambientali, personali e iatrogeni per ridurre i tassi di morbilità e mortalità materna e perinatale mediante un corretto utilizzo dei professionisti sanitari addetti alla assistenza della gravidanza e del parto fisiologici, valorizzando il ruolo dell'ostetrica, secondo il profilo professionale definito dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740, che individua in questa figura professionale l'operatore sanitario che assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato;

          f) assicurare al neonato, durante la degenza, l'instaurarsi di un corretto rapporto relazionale e la continuità del rapporto psico-affettivo con la madre, attraverso modelli organizzativi che consentano la maggiore vicinanza del neonato alla madre, con particolare riferimento alla promozione e al sostegno dell'allattamento al seno, la presenza del padre e di fornire ai genitori l'informazione necessaria sullo stato di salute del neonato e sui modi di garantirla.

Art. 5.
(Assistenza alla nascita).

      1. Le aziende sanitarie locali predispongono modelli organizzativi e risorse di personale e materiali atti a garantire:

          a) l'utilizzazione di un'idonea cartella ostetrica computerizzata, nella quale sono annotati tutti i dati relativi alla gravidanza; tali dati, su richiesta, devono essere messi a disposizione della donna e degli operatori che l'assistono durante e dopo il parto;

 

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          b) i corsi di accompagnamento alla nascita rivolti, fin dall'inizio della gravidanza, alla donna ed alla coppia, onde fornire le conoscenze relative alla sequenza di eventi gravidanza-parto-nascita-puerperio-allattamento ed alle metodiche per l'espletamento del parto, comprese le tecniche per il controllo del dolore da parto;

          c) l'accertamento e la certificazione delle gravidanze a rischio e dei fattori di rischio per la gravidanza.

      2. In ogni caso, l'assistenza sanitaria delle gravidanze a rischio è demandata, a partire dal momento dell'accertamento, alle strutture specialistiche pubbliche o private accreditate.
      3. Le strutture specialistiche pubbliche o private accreditate favoriscono, compatibilmente con le condizioni fisiche della puerpera e del neonato, su espresso consenso della madre, la dimissione precoce, protetta ed appropriata della madre e del figlio, garantendo la partecipazione dell'ostetrica nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata per il controllo del puerperio e del neonato e per il sostegno dell'allattamento al seno.
      4. La durata e le modalità dell'assistenza al puerperio devono essere adeguate allo stato fisico, psicologico e sociale della donna e del bambino. È favorita la presa in carico più precoce possibile del neonato da parte del pediatra di libera scelta.

Art. 6.
(Parto fisiologico).

      1. Si definisce parto fisiologico la spontanea modalità di evoluzione dei tempi e dei ritmi della nascita. Le modalità assistenziali da assicurare durante il travaglio devono garantire, in base alle indicazioni dell'OMS:

          a) il pieno rispetto delle esigenze biologiche e fisiologiche della donna e del nascituro;

 

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          b) l'assecondamento dei ritmi fisiologici del travaglio e l'eliminazione di ogni pratica routinaria non supportata da precise indicazioni cliniche, per ognuna delle quali deve essere fornita una corretta informazione al fine di favorire decisioni consapevoli da parte della partoriente;

          c) la promozione e la diffusione di tecniche naturali e farmacologiche per il controllo del dolore del parto;

          d) l'organizzazione del luogo di assistenza al travaglio di parto che assicuri un ambiente confortevole e rispettoso dell'intimità della donna;

          e) la possibilità di avere accanto il ginecologo o l'ostetrica di fiducia nel rispetto della continuità dell'assistenza e per il potenziamento dell'integrazione assistenziale;

          f) la possibilità per il padre che lo desideri o di altra persona indicata dalla donna, tranne in presenza di gravi ragioni, di essere sempre presente all'evento;

          g) la possibilità di immediato e continuo contatto madre-figlio;

          h) la promozione dell'allattamento al seno nel periodo immediatamente successivo alla nascita e nei primi sei mesi di vita del bambino, secondo le indicazioni dell'OMS e del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).

Art. 7.
(Luoghi per il parto fisiologico).

      1. Per garantire alla donna il diritto a vivere l'evento travaglio-parto-nascita in un contesto umanizzato e sicuro, il parto può svolgersi:

          a) in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o autorizzate;

          b) in case di maternità individuate in eventuali progetti di ristrutturazione o costruzione da parte delle aziende sanitarie locali;

          c) a domicilio.

 

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Art. 8.
(Strutture ospedaliere per il parto fisiologico).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le strutture pubbliche o private accreditate o autorizzate attrezzano spazi adeguati per il parto fisiologico nonché per l'effettuazione di tecniche di parto-analgesia. Questi spazi devono consentire, successivamente al parto, in collaborazione con le unità operative neonatologiche, il contatto tra la madre e il bambino mediante la pratica di tenere il neonato in camera con la madre, nonché la presenza del padre senza vincoli di orari.
      2. Gli spazi di cui al comma 1 sono realizzati dalle aziende sanitarie nell'ambito dei propri progetti di ampliamento, di ristrutturazione e di costruzione di reparti ostetrici, pediatrici, neonatologici ed anestesiologici ovvero, in attesa della realizzazione delle nuove strutture, tramite una riorganizzazione funzionale degli esistenti reparti ostetrici, pediatrici, neonatologici ed anestesiologici.

Art. 9.
(Parto a domicilio).

      1. Il parto a domicilio avviene per libera scelta della partoriente.
      2. Il ginecologo e l'ostetrica che hanno seguito la donna valutano se le condizioni di fisiologicità della gravidanza, di salute della partoriente e del nascituro nonché la situazione logistica ed igienico-sanitaria del suo domicilio siano adeguate alla richiesta di parto a domicilio. Le donne con gravidanze a rischio o nelle quali si manifestino segni iniziali di patologia sono indirizzate alle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, garantendo la continuità dell'assistenza.
      3. L'ostetrica deve assicurare alla madre, per almeno dieci giorni a decorrere dal momento del parto, un'adeguata assistenza al puerperio ed all'allattamento al

 

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seno. Il controllo pediatrico del neonato deve essere effettuato entro ventiquattro ore dalla nascita e nel rispetto degli articoli 18 e 19 della presente legge.
      4. In ogni caso in cui si evidenziano impreviste condizioni di rischio per la donna in gravidanza, per il feto o per il neonato, deve essere allertato e attivato il servizio di trasporto materno e neonatale di cui all'articolo 10.

Art. 10.
(Servizio di trasporto materno e neonatale).

      1. I criteri di riconoscimento delle gravidanze, dei parti e delle condizioni neonatali a rischio, al fine del tempestivo ricovero nei punti nascita, sono quelli individuati dall'OMS.
      2. In casi di particolare gravità, il trasporto assistito deve essere effettuato da personale con competenze specifiche, mediante il servizio di trasporto d'emergenza, e deve afferire a strutture assistenziali di II o III livello, utilizzando un'unità mobile attrezzata per le cure intensive da prestare in corso di trasferimento.

Art. 11.
(Donazione del sangue cordonale).

      1. Le divisioni di ostetricia diffondono la cultura della donazione del sangue cordonale informando le puerpere delle potenzialità della donazione, delle possibili utilizzazioni, dell'assoluta mancanza di ogni rischio per sé e per il neonato.

Art. 12.
(Incentivi).

      1. In considerazione dei maggiori costi derivanti dall'assistenza al travaglio e al parto per via vaginale, sia in termini di impegno di personale medico e ostetrico, che di tecnologie, il rimborso alle strutture sanitarie relativo ai parti vaginali, sia

 

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spontanei che operativi, è equiparato a quello previsto per i tagli cesarei.
      2. Per compensare gli oneri economici che derivano alle famiglie dallo svolgimento del parto al proprio domicilio, le aziende sanitarie corrispondono ad esse, su richiesta e dietro presentazione di parcelle di onorari, una somma massima corrispondente al relativo diagnosis related group (DRG).
      3. Le aziende sanitarie che intendono attivare e diffondere le tecniche di analgesia per il parto possono assumere, a tal fine, medici anestesisti anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche.
      4. Le unità operative che abbiano dimostrato, di anno in anno, di lavorare in conformità alle disposizioni della presente legge devono essere incentivate dalle aziende sanitarie locali con iniziative di formazione e di aggiornamento, nonché con il finanziamento di progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge.

Art. 13.
(Compiti delle regioni).

      1. Ai fini dell'espletamento delle attività connesse all'attuazione del parto fisiologico previste dalla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le aziende sanitarie locali, provvedono a:

          a) adottare le nuove linee guida del parto fisiologico, secondo i princìpi stabiliti dalla presente legge;

          b) verificare annualmente il livello qualitativo del percorso parto-nascita, secondo le modalità stabilite dalla presente legge;

          c) programmare corsi di accompagnamento alla nascita all'interno delle strutture pubbliche e accreditate o in altra sede idonea individuata dalla competente azienda sanitaria locale;

          d) raccogliere e monitorare annualmente i dati statistici relativi alle diverse

 

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modalità di parto verificati nelle proprie strutture e nel proprio territorio;

          e) pianificare, per il personale, corsi di aggiornamento di livello generale e specialistico;

          f) favorire il confronto e i collegamenti tra gli operatori dei vari dipartimenti, anche per garantire livelli uniformi di assistenza nell'ambito del percorso nascita;

          g) organizzare e promuovere campagne informative sui diritti della partoriente, del nascituro e del padre.

Art. 14.
(Riqualificazione del personale).

      1. Le disposizioni di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 13, comma 1, perseguono i seguenti obiettivi:

          a) aggiornare professionalmente e riqualificare tutto il personale attualmente impiegato nei vari servizi, nonché del personale convenzionato, in funzione delle modalità di nascita previste dalla presente legge;

          b) aggiornare sulle tecniche e metodologie ostetriche e sulle tecniche di parto-analgesia al fine di assicurare la continua verifica della validità scientifica e dell'efficacia delle procedure mediche e chirurgiche in uso e comunemente accettate;

          c) valorizzare il confronto clinico come momento di aggiornamento e confronto e di garanzia della qualità della conduzione clinica;

          d) attivare la collaborazione continua pluridisciplinare, sia clinica che di aggiornamento, tra i reparti e i servizi di ostetricia, di neonatologia e di anestesia al fine di ottimizzare gli interventi e le comunicazioni tra i reparti;

          e) promuovere la formazione all'assistenza domiciliare al puerperio;

          f) promuovere la formazione di équipe multidisciplinari che partecipino ordinariamente alle diverse fasi dell'assistenza alla nascita.

 

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Art. 15.
(Relazioni ed indagini).

      1. I competenti organi regionali predispongono una relazione annuale per la rilevazione dei dati relativi a:

          a) morbilità e mortalità perinatale e neonatale;

          b) morbilità e mortalità materna;

          c) modalità di assistenza al parto, compreso quello a domicilio;

          d) complicanze in gravidanza;

          e) uso di ossitociti, antispastici, analgesici, anestetici e specificazione delle relative caratteristiche;

          f) frequenza e modalità dell'allattamento al seno.

      2. Le relazioni di cui al comma 1 contengono altresì dati statistici relativi a:

          a) la popolazione assistita, quali età, classe sociale di appartenenza, rischio sanitario, e altri criteri ritenuti utili per la valutazione della qualità delle cure;

          b) i livelli di assistenza neonatale;

          c) nati pretermine, nati morti e malformati.

      3. Le relazioni di cui al presente articolo sono trasmesse al Ministero della salute, che cura la pubblicazione e la diffusione dei dati raccolti.

Capo III
SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEL NEONATO

Art. 16.
(Livelli di cura e bacini di utenza).

      1. Ad ogni nato, nell'ambito delle strutture ospedaliere, devono essere assicurate competenze specifiche sia mediche sia infermieristiche

 

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e l'aderenza ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici definiti dai progetti obiettivo in materia materno-infantile, individuati dal piano sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto delle disposizioni del presente capo.
      2. L'assistenza ospedaliera al neonato è articolata su tre livelli di cura:

          a) cure di I livello per neonati sani, con una disponibilità di quindici posti letto per mille nati vivi;

          b) cure di II livello, con una disponibilità di 4,5 posti letto per mille nati vivi, oltre a quelli destinati ai neonati sani;

          c) cure di III livello, con una disponibilità di un posto letto per settecentocinquanta nati vivi, per le cure intensive, e di due posti letto per ogni posto letto di terapia intensiva, per le cure subintensive, oltre alla disponibilità di posti letto adeguati all'utenza bisognosa di cure di I e II livello e di posti letto supplementari per i neonati bisognosi di chirurgia neonatale rapportati all'utenza.

      3. Tutti gli ospedali pubblici e privati accreditati dotati di punto nascita, anche se privi di strutture operative complesse di neonatologia e di terapia intensiva neonatale, devono disporre di posti letto per cure minime ed intermedie, nell'ambito di unità operative di pediatria o neonatologia.
      4. Di norma le unità operative di ostetricia e le unità operative di neonatologia-patologia neonatale e di pediatria con assistenza neonatale devono operare a livello corrispondente, e un livello superiore deve erogare, oltre alle prestazioni che lo caratterizzano, anche quelle di livello inferiore.
      5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in base alla valutazione della situazione orogeografica, della rete viaria, della consistenza e della localizzazione delle strutture esistenti, definiscono per le unità operative neonatologiche adibite ai compiti di cui al presente

 

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articolo, bacini di utenza atti ad assicurare l'acquisizione di competenze specifiche e di un livello tecnico adeguato alle cure prestate, anche in relazione al numero dei pazienti trattati.
      6. Nelle aree ad alta densità di popolazione o metropolitane i vincoli quantitativi, riferiti ai bacini di utenza che orientano la programmazione regionale del numero delle unità di terapia intensiva neonatale, possono non tradursi in una precisa delimitazione dei bacini, al fine di privilegiare il diritto di scelta dei genitori e la competitività delle aziende che insistono nel medesimo territorio.

Art. 17.
(Requisiti organizzativi e di personale).

      1. Presso ogni presidio sanitario pubblico o privato accreditato sono garantiti i servizi di rianimazione primaria neonatale. A tal fine, nell'ambito della sala parto, o in un locale direttamente comunicante con essa, deve essere predisposta una zona per le prime cure e l'eventuale intervento intensivo sul neonato, denominata «isola neonatale», provvista di spazio ed attrezzature adeguate allo scopo.
      2. Responsabile dell'assistenza nell'isola neonatale è un neonatologo o un pediatra con competenze neonatologiche. Nelle strutture di cui è prevista la guardia attiva ventiquattro ore su ventiquattro del neonatologo o del pediatra con competenze neonatologiche, essi devono garantire l'assistenza al neonato in sala parto. Per garantire l'attuazione del parto indolore nonché la salvaguardia delle funzioni vitali della partoriente e del nascituro si provvede in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, della presente legge.
      3. Per adeguare le competenze in assistenza intensiva neonatale nei punti nascita in cui non esista la figura del neonatologo o del pediatra con competenze neonatologiche, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono corsi di formazione e di aggiornamento

 

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professionale in rianimazione primaria ed assistenza neonatale dedicati a tutto il personale che deve prendersi cura del neonato.
      4. La gestione dei corsi di cui al comma 3 è affidata, di norma, ai centri di terapia intensiva neonatale e ai servizi di anestesia nel cui territorio ricadono i punti nascita, al fine di favorire una corretta collaborazione e integrazione tra centro di riferimento e rete ospedaliera periferica.

Art. 18.
(Controlli post-natali).

      1. Tutti i neonati apparentemente sani, in attesa che si completino i processi fisiologici di adattamento postnatale, nelle ore successive alla nascita, devono usufruire dei comuni controlli dei parametri vitali durante l'osservazione transizionale.
      2. Qualora il neonato necessiti di cure speciali che determinano il temporaneo distacco dalla madre, deve essere assicurata, per quanto possibile, la permanenza della stessa in spazi contigui e adeguati, anche in caso di degenza in terapia intensiva neonatale.

Art. 19.
(Cartella clinica neonatologica).

      1. Per ogni nato vivo deve essere compilata una cartella clinica personale, anche ai fini della compilazione della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), contenente, oltre ai dati previsti dalle vigenti disposizioni in materia, i rilievi sulla gravidanza, sul parto e sull'andamento neonatale utili per la valutazione dell'efficienza dei servizi perinatali e dell'efficacia delle cure di nascita.
      2. Il Ministro della salute, sentito il parere di una apposita commissione di esperti, con proprio decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per la definizione, da parte delle regioni e delle province autonome

 

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di Trento e di Bolzano, delle caratteristiche della cartella clinica di cui al comma 1.

Art. 20.
(Continuità delle cure al neonato).

      1. Al fine di assicurare la dovuta continuità di indirizzo nelle cure prestate, ogni bambino, il quale in epoca post-natale debba essere nuovamente ospedalizzato per patologie connesse alla nascita e per cui è stato già in trattamento nelle unità operative di neonatologia o patologia neonatale ovvero di terapia intensiva neonatale, può fruire di cure, sia in regime di day hospital sia di ricovero ordinario, presso la stessa unità operativa, indipendente dal superamento dell'età strettamente neonatale.

Art. 21.
(Programmi di prevenzione, educazione e informazione).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano in via prioritaria interventi e programmi di prevenzione, educazione ed informazione per la tutela della gestante e del neonato.

Art. 22.
(Applicazione della disciplina in materia di attività usuranti).

      1. A tutto il personale del ruolo medico, compresi gli anestesisti, e dei profili professionali ostetrici ed infermieristici operanti in unità di terapia intensiva neonatale, in pronto soccorso ostetrico, in sala parto e in sala operatoria si applicano i benefìci previsti dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e i provvedimenti attuativi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.